Rai.it

Mercoledì 16 Maggio 2012

 HOMEABBONAMENTI TV ORDINARI
Il canone

- Il canone in Europa

- Cos'è e chi deve pagare

- Per quali apparecchiature si deve pagare il canone

- Tipi di abbonamento

- Abbonamenti per uso privato

- Termini per il versamento del canone

- Rinnovo dell'abbonamento

- Pagamenti effettuati in ritardo

- Disdetta dell'abbonamento

- Abbonato erede



Il canone in Europa

Il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico nella maggior parte dei paesi europei.
Il canone pagato in Italia è uno dei piu' bassi in Europa. Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, è riportato l'importo annuale del canone in alcuni paesi europei per l'anno 2011, espresso in Euro.


Grafico relativo al canone in Europa
IL CANONE IN EUROPA
*Paesi non allineati alla moneta unica europea

Stampa articolo



Cos'è e chi deve pagare

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Stampa articolo



Per quali apparecchiature si deve pagare il canone

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.



Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

Il testo integrale della nota del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile scaricarlo in formato pdf nel link sottostante.

Clicca per il testo integrale

Stampa articolo



Tipi di abbonamento

Esistono due tipi di canone: quello per uso ordinario, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello speciale, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare. D.L.Lt.21/12/1944 n. 458

Stampa articolo



Abbonamenti per uso privato

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di familia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449
E' stato inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private.L. 27/12/1997 n. 449

Il trattamento dei dati personali dei potenziali utenti e degli abbonati televisivi rientra nelle finalita’ istituzionali attribuite per legge allo Sportello Abbonamenti alla Televisione (titolare del trattamento), che e’ un ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la quale la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. collabora, in virtu’ di una Convenzione stipulata il 2/1/2001, in qualita’ di responsabile del trattamento dei dati personali.
Inoltre, attesa la natura tributaria del canone, non e’ necessario acquisire il consenso al trattamento dei dati personali presso gli interessati.

Stampa articolo



Termini per il versamento del canone

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti: D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

  • Il 31 gennaio (pagamento annuale);
  • Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale);
  • Il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate).

    Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473).

Stampa articolo



Rinnovo dell'abbonamento

Il versamento di rinnovo puo' essere effettuato con un bollettino di c/c 3103 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT RINNOVO ABBONAMENTO TV.

E' possibile effettuare il rinnovo del canone utilizzando le modalita' di pagamento alternative.



Esempio di c/c per rinnovare il canone di abbonamento.
Chi non ne fosse in possesso lo richieda telefonando al n. 199.123.000, oppure via Internet indicando i suoi dati anagrafici e il numero di abbonamento (vedi modulo), oppure alla Sede regionale Rai competente per territorio, oppure scrivendo all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To).

Stampa articolo



Pagamenti effettuati in ritardo

D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Chi rinnova l'abbonamento oltre i termini di legge deve corrispondere il canone utilizzando un bollettino di c/c 1107 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV

Sanzione amministrativa e interessi di mora anno 2012

In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, e' dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell'importo del canone per ogni semestre, pari ad € 4,41.

In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre, pari ad € 8,82.

Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell' 1% per ogni semestre compiuto.
Tali maggiorazioni sono da versare sul c/c postale n. 104109 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE

Se l'utente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T provvedera' al recupero bonario.

Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sara' eseguito dal Concessionario della Riscossione - Decreto legislativo n. 46 del 1999.
Stampa articolo



Disdetta dell'abbonamento

La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

  • L’abbonato cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

  • L’abbonato comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
    Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.


  • Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi.
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
    Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare a:

    Ag. delle Entrate
    DP I Uff. Terr. To 1
    Casella Postale 22
    10121 – Torino
    Vaglia e Risparmi

    indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

    Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato ricevera' dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.

    In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246


    Stampa articolo



    Abbonato erede

    L'abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto.
    Tuttavia, in caso di morte del titolare, l'erede non abbonato deve richiedere l'intestazione a proprio nome dell'abbonamento intestato al defunto, inviando una lettera al seguente indirizzo:

    Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
    Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T.
    Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

    usufruendo cosi' del periodo per il quale era gia' stato pagato il canone.
    Ricordiamo, che in attesa dell'aggiornamento dell'intestazione a nome dell'erede il rinnovo del canone deve essere effettuato con il preavviso di rinnovo o con un bollettino del libretto recante la vecchia intestazione, restando invariato il numero di abbonamento.

    Se l'erede è già abbonato deve richiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto comunicando la data e il luogo di decesso dell'intestatario.

    In ogni caso l'erede è obbligato a pagare eventuali arretrati dovuti dall'abbonato deceduto.
    R.D.L.21/02/1938 n.246

    Stampa articolo

    MAPPAAIUTO

    © RAI 2010 - P.Iva 06382641006